Entra oggi in vigore, dopo la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, la legge 22 dicembre 2017, n. 219 «Norme in materia di consenso informato e di disposizioni anticipate di trattamento» cosiddetta legge sul “testamento biologico” approvata in Parlamento a metà dello scorso mese di dicembre. La legge tutela il diritto alla vita, alla salute, alla dignità e all’autodeterminazione della persona e stabilisce che nessun trattamento sanitario può essere iniziato o proseguito se privo del consenso libero e informato della persona interessata.

 

La legge prevede che ogni persona maggiorenne e capace di intendere e di volere, in previsione di un’eventuale futura incapacità di autodeterminarsi e dopo avere acquisito adeguate informazioni mediche sulle conseguenze delle sue scelte, può, attraverso le DAT (disposizioni anticipate di trattamento) esprimere le proprie volontà in materia di trattamenti sanitari, nonché il consenso o il rifiuto rispetto ad accertamenti diagnostici o scelte terapeutiche e a singoli trattamenti sanitari compresi quelli relativi alla terapia del dolore.

 

Tali concetti di civiltà derivanti dalla Costituzione e dalla Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea sono stati troppo spesso stravolti assimilandoli a un preludio all’eutanasia e a pratiche contrarie alla morale, incitando i medici all’obiezione di coscienza. Va ribadita con forza la falsità di tali posizioni: basta sottolineare che con le DAT si può esprimere il rifiuto ma anche il consenso a determinati trattamenti sanitari; molto ben fatta è, per esempio, la modulistica pubblicata dall’Associazione Luca Coscioni che per ogni voce individua le due alternative.

 

Quanto alla possibile obiezione di coscienza dei medici, la legge dice espressamente che ogni struttura sanitaria pubblica o privata deve garantire con proprie modalità organizzative la piena e corretta attuazione dei principi della legge, assicurando l’informazione necessaria ai pazienti e l’adeguata formazione del personale.

Le DAT devono essere redatte per atto pubblico o per scrittura privata autenticata ovvero per scrittura privata da consegnare presso l’ufficio dello stato civile del comune di residenza, che provvede all’annotazione in apposito registro, ove istituito, oppure presso le strutture sanitarie.

 

Il Comune di Palermo ha istituito il registro il 9 giugno 2015, attribuendone la gestione alla sezione dello stato civile, come risulta dal sito web ma la documentazione e i formulari presenti sono piuttosto scarni e carenti e andrebbero aggiornati ai sensi della nuova legge. Naturalmente esiste sempre la possibilità, più onerosa, del deposito delle DAT presso un notaio.

 

Fabrizio Vasile